Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 473
Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
S.O. 8/1/1998 n. 5
Articolo 8
Capo II - Sanzioni in materia di imposta di bollo, imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli spettacoli, tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa
Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative
1. Al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente "Articolo 9 - Sanzioni - 1. Chi esercita un attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire 200 mila.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo, è punito con la sanzione da lire 200 mila a lire 1 milione, ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.";
b) nell'articolo 10, il primo comma è abrogato; al terzo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
c) nell'articolo 11, al primo e al terzo comma, le parole "e delle soprattasse" sono soppresse.
Articolo 11
Capo IV - Sanzioni in materia di tributi locali
Sanzioni previste dal Testo unico per la finanza locale
1. Al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175, sono state apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 292 è sostituito dal seguente: "Articolo 292 - Sanzioni amministrative - 1. Per l'omessa presentazione delle denunzie di cui all'articolo 274 si applica la sanzione amministrativa peri all'ammontare del tributo dovuto.
2. Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione dell'80% dell'ammontare della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire 100 mila a lire 1 milione.";
b) l'articolo 296 è abrogato.
Articolo 12
Capo IV - Sanzioni in materia di tributi locali
Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, concernente le sanzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità, è sostituito dal seguente: "Articolo 23 - Sanzioni e interessi - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire 100 mila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire 100 mila a lire 500 mila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.";
b) nell'articolo 24, primo comma e secondo periodo, le parole "si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689" sono sostituite dalle seguenti: "si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie";
c) l'articolo 53, concernente le sanzioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, è sostituito dal seguente: "Articolo 53 - Sanzioni e interessi - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta, con un minimo di lire 100 mila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire 100 mila a lire 500 mila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.";
d) l'articolo 76, concernente le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, è sostituito dal seguente: "Articolo 76 - Sanzioni e interessi - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. (1)
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette."
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(1) Lettera modificata dall'art. 3, DLGS 30/03/2000, n. 99.
Articolo 13
Capo IV - Sanzioni in materia di tributi locali
Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
1. Al decreto legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, l'ultimo comma è abrogato; (1)
b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Articolo 5 - Sanzioni e interessi - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire 200 mila.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.
La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.67.".
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(1) Lettera modificata dall'art. 3, DLGS 30/03/2000, n. 99.
Articolo 14
Capo IV - Sanzioni in materia di tributi locali
Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente le sanzioni e gli interessi relativi all'imposta comunale sugli immobili, è sostituito dal seguente: "Articolo 14 - Sanzioni e interessi - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di lire 100 mila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 7% per ogni semestre compiuto.".
Articolo 15
Capo IV - Sanzioni in materia di tributi locali
Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. L'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente: "31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione." (1)
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(1) Articolo sostituito dall'art. 4, DLGS 05/06/98, n. 203.
Articolo 16
Capo IV - Sanzioni in materia di tributi locali
Norme applicabili
1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative, per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.
Articolo 17
Capo V - Sanzioni in materia automobilistiche e abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione
Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli
1. Alla legge 24 gennaio 1978, n. 27, che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la parola: "soprattassa" ovunque ricorrente, e' sostituita dalle seguenti: "sanzione amministrativa".
2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell'articolo 5 deldecreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonche' ogni altra disposizione della medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27, che risulta in contrasto con le norme del presente decreto e dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471 e 472.
3. La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella e' determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione. (1)
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(1) Articolo sostituito dall'art. 4, DLGS 05/06/98, n. 203.
Articolo 21
Capo VII - Disposizioni comuni
Entrata in vigore
Il presente decreto legislativo entra in vigore l'1/4/98.